Roma, 17 lug. - "Un recente parere dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 203/2019) fa chiarezza su quale sia la residenza fiscale di un soggetto. In base al nostro ordinamento tributario TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) si considerano residenti nel territorio italiano le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che per la maggior parte del periodo di imposta – ossia per almeno 183 giorni - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Queste tre condizioni sono alternative, ossia basta il verificarsi di una sola di esse affinché una persona venga considerata fiscalmente residente in Italia, mentre invece solo quando queste tre condizioni sono tutte assenti tale persona non viene ritenuta residente in Italia".
"Per le persone considerate residenti in Italia il TUIR prevede che l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti, a prescindere da dove essi siano prodotti, mentre invece per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia. Chi si trasferisce all'estero per lunghi periodi è tenuto ad iscriversi all'AIRE per essere considerato fiscalmente residente all'estero. Ma cosa succede se, come purtroppo accade frequentemente, in virtù della normativa interna di due Stati un contribuente risulta essere residente fiscalmente in entrambi? Proprio per evitare la doppia imposizione fiscale l'Italia ha innanzitutto inserito nel TUIR (art. 165) la possibilità di applicare un credito per imposte pagate all'estero ma ha inoltre stipulato centinaia di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, anche e soprattutto con i Paesi di emigrazione italiana. Le convenzioni dovrebbero risolvere la questione del diritto impositivo determinando il Paese che ne ha la facoltà e le regole per eventuali rimborsi fiscali nei casi in cui il contribuente fosse tenuto a pagare le imposte in tutti e due i Paesi contraenti".
"L'Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente come è determinata la residenza fiscale di una persona nel caso in cui ci fossero dei dubbi o dei conflitti normativi tra le normative nazionali: una persona fisica è considerata innanzitutto residente nello Stato in cui dispone di un'abitazione permanente, e in subordine (laddove disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati) la residenza è determinata secondo i seguenti criteri disposti in ordine decrescente: 1) ubicazione del centro degli interessi vitali; 2) dimora abituale; 3) nazionalità della persona".