La Vicepresidente commissione Esteri smentisce le informazioni inesatte fornite da alcuni siti
Roma, 21 mag. - "Diversi connazionali mi segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia che si rifiutano di riconoscere il diritto all’esenzione IMU. Purtroppo alcuni consulenti fiscali hanno diffuso interpretazioni errate della legge. Il ché ha indotto alcune Amministrazione a mettere erroneamente in discussione il diritto di esonero ad alcuni connazionali, che sono quindi purtroppo costretti a far valere le proprie ragioni. Fornisco qui alcuni elementi utili per pretendere i propri legittimi diritti". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri.
“Possono beneficiare dell’esenzione del 50% dell’Imu i pensionati residenti all’estero, iscritti all’Aire, possessori di un immobile in Italia, che percepiscano una pensione in pro-rata, cioè calcolata sulla base della somma dei periodi contributivi maturati in almeno un altro paese, oltre che in Italia. Indipendentemente dal tipo di paese.”
La legge prevede espressamente: "L'esenzione fiscale sull’Imu sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati Aire è resa possibile dall'art. 1 comma 48 della legge n. 178/20, che recita testualmente: "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".
“Il ché significa che l’esenzione del 50% dell’Imu è destinata ai percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti all’estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di immobile in Italia (vale solo per una unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d’uso ed a prescindere dal Paese di residenza “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.
“Per “pensione in regime di convenzione internazionale” si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario”.
"Alcuni connazionali mi riferiscono come venga loro fatta un'obiezione sul concetto di 'pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia'. Segnalando l'esistenza di alcuni siti di informazione fiscale on line che escludono questo regime come possibilità per i cittadini di svariati paesi. Si tratta di una notizia sbagliata. La pensione in regime di convenzione internazionale riguarda, infatti, i lavoratori comunitari, extracomunitari (dipendenti pubblici e privati) che abbiano maturato periodi assicurativi in Italia, in stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera o in Stati extracomunitari".
“I connazionali che debbano presentare dei documenti al proprio Comune a conferma del diritto acquisito, possono presentare direttamente le indicazioni fornite dall'Inps a questo link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/informazioni-utili-sulle-pensioni-in-regime-internazionale.”
“Ricordo che non hanno invece diritto all’esenzione coloro i quali percepiscono una pensione frutto dei contributi maturati in un solo paese. Abbiamo dovuto individuare questa formulazione per superare una possibile procedura di infrazione da parte dell'Europa. Che vedeva nell'esenzione Imu rivolta solo ai pensionati italiani una discriminazione tra cittadini comunitari.”
“L'esenzione del 50% dell’Imu per i pensionati all'estero è una realtà ed é operativa dal 2021. E’ frutto di un lungo personale impegno, raggiunto insieme al collega Massimo Ungaro con l’ultima legge di Bilancio, grazie al supporto di tutta Italia Viva. Un lavoro che é durato mesi ed ha visto un confronto serrato con funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze, in coordinamento con Bruxelles. Facciamo valere le nostre ragioni e non lasciamo che false informazioni sui social precludano i diritti dei nostri connazionali all’estero" conclude la senatrice.
La legge che rende possibile l’esenzione – ossia l'art. 1 comma 48 della legge n. 178/20 – è disponibile a questo link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg